diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 44413 del 09/09/2015 Ud. (dep. 03/11/2015) Rv. 265054 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO | Giudizio di appello - Decisioni in camera di consiglio - Termine a comparire di cui dell'art. 127 cod. proc. pen. - Applicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-09-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265054-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO

Nel giudizio di appello in camera di consiglio si applica il più breve termine di comparizione (non inferiore a dieci giorni) previsto in via generale dall'art. 127 cod. proc. pen. e non quello di cui all'art. 601, comma terzo, dello stesso codice, essendo la camera di consiglio riservata ai giudizi di appello che non coinvolgono complesse questioni di fatto o di diritto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)