Sez. U, Sentenza n. 6176 del 03/06/1993 (Rv. 482649 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere | Violazione da parte di un consorzio di bonifica dell'obbligo di erogazione dell'acqua ai fondi interessati - Domanda giudiziale dei proprietari di questi ultimi diretta al risarcimento dei danni - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale il proprietario di un fondo - sull'assunto che un consorzio di bonifica, venendo meno agli obblighi assunti con il regolamento e concordati con i proprietari dei fondi interessati, non abbia provveduto alla regolare erogazione dell'acqua, arrecando danni ai fondi medesimi - chieda la condanna del consorzio stesso al risarcimento dei danni patrimoniali da lui subiti, atteso che, in tale caso l'attore fa valere il suo diritto soggettivo al ristoro dei danni cagionati da un non giustificato inadempimento della controparte; ristoro che non investe direttamente atti o provvedimenti dell'amministrazione e prescinde dal sindacato giurisdizionale in ordine alla rispondenza delle opere di bonifica, poste in essere dal consorzio allo scopo cui esse erano preordinate, alle esigenze tecniche ed alle buone regole dell'arte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)