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Sez. 3, Sentenza n. 1092 del 20/02/1979 (Rv. 397292 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - CONTRATTO DI VENDITA A TERZI DI UN FONDO - DIRITTO DI RISCATTO DEL COLTIVATORE AFFITTUARIO - MANCATO ESERCIZIO NELLE FORME E NEI TERMINI DI LEGGE - CONSEGUENZE - DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE, NASCENTE DA TALE CONTRATTO - COSTITUZIONE.*
Stato
decisa il 1979-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397292-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - CONTRATTO DI VENDITA A TERZI DI UN FONDO - DIRITTO DI RISCATTO DEL COLTIVATORE AFFITTUARIO - MANCATO ESERCIZIO NELLE FORME E NEI TERMINI DI LEGGE - CONSEGUENZE - DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE, NASCENTE DA TALE CONTRATTO - COSTITUZIONE.*

L'atto di vendita a terzi di un fondo, in ordine al quale il coltivatore affittuario puo esercitare - qualora il proprietario ometta di notificargli la proposta di alienazione o indichi un prezzo superiore, per l'Esercizio del diritto di prelazione - il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa, entro un anno dalla trascrizione del contratto, ai sensi dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, deve considerarsi sottoposto alla condicio iuris negativa dello Esercizio del detto diritto potestativo, nelle forme e nei termini previsti dalla legge. Pertanto, il diritto del mediatore alla provvigione, nascente da tale contratto sorge soltanto al momento in cui la condizione sospensiva negativa si avvera.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1757, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)