diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4685 del 21/07/1981 (Rv. 415404 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - DECRETI - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE AL CURATORE DI CONCLUDERE UNA TRANSAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415404-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - DECRETI - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE AL CURATORE DI CONCLUDERE UNA TRANSAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

I provvedimenti con i quali il giudice delegato od il tribunale fallimentare, ai sensi dell'art 35 del RD 16 marzo 1942 n 267, integrano i poteri negoziali del curatore, configurano Atti di volontaria giurisdizione, riconducibili alle funzioni tutorie degli indicati organi giudiziari, e, come tali, non sono suscettibili di impugnazione in Sede contenziosa, ne possono acquistare autorita di giudicato. Pertanto, e inammissibile il ricorso per Cassazione ex art 3 cost avverso il decreto con cui il tribunale fallimentare autorizza il curatore, a norma dell'art 35 citato, a concludere una transazione. (V 4647/80, mass n 408467; (V 3291/77, mass n 386826; (Conf 5948/78, mass n 395772; (Conf 3183/75, mass n 397292).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 35 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)