Sez. 1, Sentenza n. 395 del 19/01/1979 (Rv. 396498 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - OMISSIONE - DEDUZIONE AD OPERA DI PARTI DIVERSE DA QUELLE INTERESSATE ALL'EVENTO CAUSA DELLA INTERRUZIONE - INAMMISSIBILITA - VERIFICAZIONE IN PRIMO GRADO DEL FATTO INTERRUTTIVO - CONTUMACIA IN APPELLO DEL LITISCONSORTE NECESSARIO INTERESSATO ALL'EVENTO INTERRUTTIVO - DECISIONE SUL MERITO DELL'IMPUGNAZIONE - LEGITTIMITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - OMISSIONE - DEDUZIONE AD OPERA DI PARTI DIVERSE DA QUELLE INTERESSATE ALL'EVENTO CAUSA DELLA INTERRUZIONE - INAMMISSIBILITA - VERIFICAZIONE IN PRIMO GRADO DEL FATTO INTERRUTTIVO - CONTUMACIA IN APPELLO DEL LITISCONSORTE NECESSARIO INTERESSATO ALL'EVENTO INTERRUTTIVO - DECISIONE SUL MERITO DELL'IMPUGNAZIONE - LEGITTIMITA.*
Poiche l'interruzione del processo e preordinata, dalla legge (art 300, 301 cod proc civ), a tutela della parte nei cui confronti intervengano determinati eventi idonei a pregiudicarla (nella specie, morte del procuratore costituito), non sono legittimate a dolersi dell'omessa interruzione del processo le altre parti, anche se quella di cui sia venuta meno la presenza in giudizio per effetto della mancata interruzione del processo, sia un litisconsorte necessario. Pertanto, qualora il fatto interruttivo siasi verificato in primo grado ed il litisconsorte necessario, citato in appello, sia rimasto contumace, ritualmente il giudice provvede sul merito dell'impugnazione. (Conf 1331/67, mass n 327899).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)