Sez. U, Sentenza n. 1329 del 14/06/1967 (Rv. 327899 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI DEL SINDACO IN MATERIA DI EDILITA, POLIZIA LOCALE E IGIENE PUBBLICA - RESPONSABILITA DELLO STATO.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI DEL SINDACO IN MATERIA DI EDILITA, POLIZIA LOCALE E IGIENE PUBBLICA - RESPONSABILITA DELLO STATO.*
L'art. 153 del T.U. Della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n148, che concerne i provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco in materia di edilita, di polizia locale, di igiene pubblica, detta la regolamentazione di una potesta non propria del sindaco quale capo dell'amministrazione locale, ma a lui attribuita, per ragioni di decentramento funzionale, come organo o ufficio dell' amministrazione statale. Pertanto, dei danni che possono derivare ai terzi dai predetti provvedimenti deve rispondere lo stato, cui l'attivita spiegata dal sindaco in tale materia e riferibile, e non il comune- cio anche ai sensi dell'art. 28 della Costituzione, che sancisce la responsabilita dello stato e degli enti pubblici per l'attivita spiegata dai rispettivi funzionari. (nella specie, si trattava di Azione di risarcimento dei danni patiti da terzi in conseguenza di un comportamento omissivo del sindaco, il quale, nonostante avesse avuto segnalazioni del pericolo di crollo di un fabbricato, aveva omesso di accertarsi delle condizioni di stabilita dello stesso e di adottare tutte le misure necessarie, in esse comprese l'ordine di sgombero dell'edificio. Verificatosi il crollo erano state travolte piu persone e vi erano state otto vittime. Si era proceduto penalmente a carico del sindaco per disastro colposo ed il procedimento penale si era chiuso con sentenza irrevocabile affermativa della corresponsabilita penale e di condanna generica ai danni in favore delle parti lese costituitesi parti civili). (Conf. 92-66, 1061-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 28, Legge 04/02/1915 num. 148 art. 153
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)