Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16634 del 25/06/2018 (Rv. 649375 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Residenza fiscale - Conseguente sottoposizione all'imposizione fiscale italiana - Trasferimento non risultante dalle certificazioni anagrafiche - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
In tema di imposte dirette, le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 917 del 1986, residenti in Italia e, pertanto, assoggettate alla relativa tassazione per tutti i redditi, ovunque prodotti, non assumendo peraltro rilevanza il trasferimento della residenza all'estero fino a quando non risulti la cancellazione del contribuente da detta anagrafe.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2, Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 44, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)