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Sez. 2, Sentenza n. 5068 del 03/10/1979 (Rv. 401721 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - RILEVANZA - CONDIZIONI - RICHIAMO DEL CONTRATTO AD COLORANDAM POSSESSIONEM - INAPPLICABILITA DEI PREDETTI LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401721-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - RILEVANZA - CONDIZIONI - RICHIAMO DEL CONTRATTO AD COLORANDAM POSSESSIONEM - INAPPLICABILITA DEI PREDETTI LIMITI.*

I limiti di valore previsti dall'art 2721 cod civ per l'ammissione della prova per testimoni del contratto, operano quando questo sia dedotto come fonte di reciproche obbligazioni tra le parti e non anche nel caso in cui il contratto venga invocato semplicemente ad colorandam possessionem, come elemento diretto a caratterizzare il particolare stato di fatto inerente alla detenzione o al possesso dell'immobile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)