Sez. 2, Sentenza n. 5068 del 03/10/1979 (Rv. 401721 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - RILEVANZA - CONDIZIONI - RICHIAMO DEL CONTRATTO AD COLORANDAM POSSESSIONEM - INAPPLICABILITA DEI PREDETTI LIMITI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - RILEVANZA - CONDIZIONI - RICHIAMO DEL CONTRATTO AD COLORANDAM POSSESSIONEM - INAPPLICABILITA DEI PREDETTI LIMITI.*
I limiti di valore previsti dall'art 2721 cod civ per l'ammissione della prova per testimoni del contratto, operano quando questo sia dedotto come fonte di reciproche obbligazioni tra le parti e non anche nel caso in cui il contratto venga invocato semplicemente ad colorandam possessionem, come elemento diretto a caratterizzare il particolare stato di fatto inerente alla detenzione o al possesso dell'immobile.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)