Sez. 2, Sentenza n. 24395 del 18/11/2005 (Rv. 585438 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - IN GENERE | Contratti - Limiti di valore - Presupposti - Azione di spoglio - Possesso - Contratto invocato "ad colorandam possessionem" - Prova testimoniale - Ammissibilità - Fondamento.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - IN GENERE
In tema di contratti, i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 cod. civ. per l'ammissione della prova testimoniale operano quando il contratto sia dedotto come fonte di reciproche obbligazioni fra le parti e non anche nel caso in cui lo stesso sia invocato "ad colorandam possessionem" in quanto diretto a caratterizzare il particolare stato di fatto inerente alla detenzione o al possesso del bene.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)