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Sez. U - , Ordinanza n. 26988 del 14/09/2022 (Rv. 665661 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Conflitto negativo sollevato dal giudice amministrativo - Presupposti- Difetto di "traslatio iudicii" - Inammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665661-01

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE

Il giudice amministrativo può sollevare il conflitto negativo di giurisdizione nella sola ipotesi in cui il processo, a seguito della declinatoria da parte del giudice ordinario, sia stato tempestivamente riassunto dinanzi a sé, sicché, in difetto di "translatio iudicii", il suddetto conflitto è inammissibile, dovendo egli limitarsi a statuire sulla giurisdizione ex art. 9 c.p.a. (Nella specie, relativa all'impugnazione degli atti di una procedura indetta da un ente pubblico economico per il conferimento di un incarico dirigenziale, la S.C. ha dichiarato inammissibile il conflitto di giurisdizione sollevato dal tribunale amministrativo all'esito della statuizione declinatoria resa - peraltro, in sede cautelare - dal giudice ordinario, sul presupposto che si trattasse di giudizi del tutto autonomi e distinti, siccome, tra l'altro, instaurati da diversi partecipanti alla gara).

Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)