Sez. U, Ordinanza n. 21951 del 28/10/2015 (Rv. 636916 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Conflitto negativo sollevato dal giudice amministrativo in difetto di tempestiva "traslatio iudicii" - Inammissibilità - Fondamento - Conseguenze.
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE
Il giudice amministrativo non può sollevare conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., se la causa non è stata innanzi a lui tempestivamente riassunta; in tal caso, egli, investito della stessa domanda, deve statuire sulla giurisdizione, non ostandovi la precedente declinatoria ad opera di altro giudice, poichè il decorso del termine di riassunzione esclude che il nuovo giudizio possa considerarsi prosecuzione dell'altro.
Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)