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Sez. 3, Sentenza n. 37869 del 11/05/2004 Ud. (dep. 24/09/2004) Rv. 230047 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Valore probatorio degli atti di indagine - Prove acquisite in dibattimento dichiarato nullo - Inutilizzabilità.
Stato
decisa il 2004-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230047-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

Nel giudizio abbreviato il giudice, fermo restando il potere di assumere di ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione - ha l'obbligo di decidere nel merito senza tener conto del materiale probatorio affetto da nullità e quindi non può utilizzare le prove raccolte in un dibattimento che sia stato dichiarato nullo con statuizione definitiva. (Nel caso di specie, la Corte ha stabilito l'inutilizzabilità delle prove dichiarative che erano state assunte in un giudizio dibattimentale, dichiarato nullo per la diversa composizione del collegio giudicante rispetto a quello che aveva assunto le prove stesse).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 1 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)