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Sez. 1, Sentenza n. 3586 del 26/10/1968 (Rv. 336811 - 01)

SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - IN GENERE - ELEMENTI COSTITUTIVI.*
Stato
decisa il 1968-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336811-01

SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - IN GENERE - ELEMENTI COSTITUTIVI.*

La residenza e data, oltre che dall'elemento oggettivo della permanenza in un determinato luogo, anche da quello soggettivo della volonta di rimanervi, e se quest'ultimo elemento e di regola compenetrato nel fatto di dimorare abitualmente in quel luogo, cio non togli che proprio in base all'elemento soggettivo debba distinguersi la residenza dalla dimora, che, per le particolari esigenze della vita moderna, puo, per ragioni di studio, di lavoro, di cura o di svago, avere anche una notevole e reiterata durata. Il requisito dell'abitualita che la dimora deve avere per diventare residenza, non puo essere valutato solo in base al requisito temporale della durata o all'interesse, eventualmente temporaneo, che il soggetto abbia di stare in un determinato luogo, ma deve trovare riscontro nella volonta dell'interessato e mentre la dimora cessa allorche la persona si trasferisca in un altro luogo, la residenza non viene meno per una piu o meno prolungata assenza specie quando detta assenza sia occasionata da motivi contingenti(villeggiatura, viaggi, studi, ecc.). In tali casi i frequenti ritorni nel luogo, in cui il soggetto prima esclusivamente viveva, valgono proprio a caratterizzare la permanenza dell'elemento soggettivo di mantenimento della residenza e rinnovano il rapporto di fatto con il luogo, concorrendo a completare i requisiti richiesti per la sussistenza della residenza. (V. 2073-66 massima n. 324033 70-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)