Sez. 2, Sentenza n. 1738 del 14/03/1986 (Rv. 445057 - 01)
SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - LAVORO O SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITÀ FUORI DEL COMUNE DI RESIDENZA - RILEVANZA - LIMITI.*
SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - LAVORO O SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITÀ FUORI DEL COMUNE DI RESIDENZA - RILEVANZA - LIMITI.*
La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. Questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. (V 1259/66; (V 604/66; (V 1051/63; (V 3083/54; (Conf 0791/85, mass n 438989; (Conf 4525/83, mass n 429396; (Conf 0792/77, mass n 384389; (Conf 3586/68, mass n 336811; (Conf 1812/67, mass n 328699).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)