Sez. 6 - 3, Sentenza n. 307 del 09/01/2014 (Rv. 629469 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Medici specializzandi con iscrizione iniziale tra gli anni accademici 1983/1984 e 1990/1991 - Ristoro del pregiudizio - Azione generale di arricchimento - Spettanza - Esclusione - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
In tema di ristoro del pregiudizio da tardiva attuazione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive CEE 75/363, 75/362 e 82/76 in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), va escluso che a favore dei medici specializzandi (con iscrizione iniziale ai relativi corsi tra gli anni accademici 1983/1984 e 1990/1991) spetti - sia nei confronti dello Stato che dell'Università presso la quale avevano frequentato il corso - l'azione generale di arricchimento, che ha carattere sussidiario, in quanto titolari dell'azione di responsabilità contrattuale "ex lege" contro lo Stato per l'inadempimento dell'obbligazione di adempimento delle direttive. (Principio affermato ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 6, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 8 com. 2, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)