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Sez. 3 - , Sentenza n. 23730 del 22/11/2016 (Rv. 642991 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - LEGGE REGIONALE - LIMITI - IN GENERE | Legislazione regionale - Illegittimità costituzionale per violazione di potestà legislativa statale - Responsabilità della regione ex art. 2043 c.c. - Rapporti tra legislazione statale e regionale - Irriducibilità al paradigma dei rapporti tra ordinamento italiano ed europeo - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642991-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGE REGIONALE - LIMITI - IN GENERE

In virtù dell'insindacabilità dell'attività esplicativa di funzioni legislative, in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale di legge regionale, per violazione della potestà legislativa statale, non è ipotizzabile alcun danno risarcibile, a differenza di quanto previsto per la responsabilità dello Stato italiano nell'ipotesi di violazione del diritto dell'Unione europea, non essendo ravvisabile, nella specie, quella distinzione tra ordinamenti - con prevalenza di uno sull'altro - che costituisce il fondamento di tale ipotesi di responsabilità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 5, Costituzione art. 112, Costituzione art. 117 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)