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Sez. L, Sentenza n. 4068 del 13/06/1983 (Rv. 429030 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DISCIPLINA EX ART. 2110, COMMA SECONDO, COD. CIV. - PREVALENZA SULLA DISCIPLINA GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI E SULLA DISCIPLINA DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 IN TEMA DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO.*
Stato
decisa il 1983-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429030-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DISCIPLINA EX ART. 2110, COMMA SECONDO, COD. CIV. - PREVALENZA SULLA DISCIPLINA GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI E SULLA DISCIPLINA DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 IN TEMA DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO.*

L'art. 2110, secondo comma, cod. civ. - che, per il caso di malattia del lavoratore, attribuisce al datore di lavoro la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro dopo il protrarsi dell'impossibilità della prestazione oltre il periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle Disposizioni collettive, dagli Usi o secondo equità (cosiddetto periodo di comporto) - prevale, come lex specialis, sia sulla disciplina generale delle obbligazioni, ed in particolare sugli artt. 1256 e 1464 cod. civ., sia sulla disciplina della legge n. 604 del 1966 in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e si riferisce tanto all'ipotesi di malattia unica quanto a quella di episodi morbosi che si succedono ad intervalli (cosiddetta morbilità eccessiva).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)