Sez. L, Sentenza n. 2176 del 27/03/1985 (Rv. 440050 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - CARATTERE SPECIALE - CONSEGUENZE - ASSENZA DEL LAVORATORE PER ECCESSIVA MORBILITÀ - GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO DI RECESSO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - SUPERAMENTO DEL COMPORTO PER SOMMATORIA O DI QUELLO SECCO INTEGRATO SECONDO EQUITÀ - RILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - CARATTERE SPECIALE - CONSEGUENZE - ASSENZA DEL LAVORATORE PER ECCESSIVA MORBILITÀ - GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO DI RECESSO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - SUPERAMENTO DEL COMPORTO PER SOMMATORIA O DI QUELLO SECCO INTEGRATO SECONDO EQUITÀ - RILEVANZA.*
La cosiddetta eccessiva morbilità del lavoratore, ossia la successione di malattie intermittenti e ripetute, ricade nella previsione dell'art. 2110 cod. civ. che - nel non consentire il recesso del datore di lavoro durante la malattia e nel legittimarlo invece una volta superato il periodo di comporto - detta una disciplina speciale rispetto a quella prevista in generale dallo art. 3 della legge n. 604 del 1966 e pertanto, in tale ipotesi, le assenze del lavoratore - in relazione alla loro causa ed ai loro effetti sull'organizzazione aziendale - non possono esser valutate sotto il profilo del giustificato motivo oggettivo di cui al citato art. 3, ma il giudice deve limitarsi ad accertare il superamento, o meno, del comporto per sommatoria, eventualmente integrando secondo equità la norma contrattuale ove la stessa contempli solo il comporto secco. (V 4181/83, mass n 429126; (V 4068/83, mass n 429030; (V 4830/82, mass n 422828; (V 2072/80, mass n 405725).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)