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Sez. 2, Sentenza n. 2574 del 09/02/2016 (Rv. 638776 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Potestà notificatoria - Ufficiali giudiziari investiti di essa - Ricorso per cassazione - Notificazione eseguita dagli ufficiali giudiziari addetti agli uffici giudiziari dei domicili eletti dagli intimati - Validità.
Stato
decisa il 2016-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638776-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

In materia di notificazione, per il combinato disposto degli artt. 106 e 107, comma 2, del d.P.R. n. 1229 del 1959, la potestà notificatoria è attribuita sia all'ufficiale giudiziario del luogo in cui essa deve essere eseguita sia a quello addetto all'autorità giudiziaria competente a conoscere della causa cui attiene la notificazione, il quale ultimo può operare anche fuori dalla circoscrizione territoriale, ma solo a mezzo del servizio postale, sicché è valida la notificazione di un ricorso per cassazione eseguita dagli ufficiali giudiziari addetti agli uffici giudiziari dei domicili eletti dagli intimati presso i loro difensori.

Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 106, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)