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Sez. L, Sentenza n. 940 del 04/02/1983 (Rv. 425705 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - PODESTÀ NOTIFICATORIA - UFFICIALI GIUDIZIARI INVESTITI DI ESSA - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE ESEGUITA DAGLI UFFICIALI GIUDIZIARI ADDETTI AGLI UFFICI GIUDIZIARI DEI DOMICILI ELETTI DAGLI INTIMATI - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1983-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425705-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - PODESTÀ NOTIFICATORIA - UFFICIALI GIUDIZIARI INVESTITI DI ESSA - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE ESEGUITA DAGLI UFFICIALI GIUDIZIARI ADDETTI AGLI UFFICI GIUDIZIARI DEI DOMICILI ELETTI DAGLI INTIMATI - VALIDITÀ.*

In materia di notificazione, per il combinato disposto degli artt. 106 e 107, secondo comma, DPR 15 dicembre 1959 n. 1229, costituisce principio fondamentale quello dell'attribuzione concorrente della potestà notificatoria all'ufficiale giudiziario del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione ed a quello addetto all'autorità giudiziaria competente a conoscere della causa cui attiene la notificazione, il quale ultimo può operare anche fuori della circoscrizione territoriale, ma solo a mezzo del servizio postale. È, quindi, perfettamente valida la notificazione di un ricorso per Cassazione eseguita dagli ufficiali giudiziari addetti, agli uffici giudiziari dei domicili eletti dagli intimati presso i loro difensori. (Conf 5663/80, mass n 409514; (Conf 1723/78, mass n 391137).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 106, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)