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Sez. 3, Sentenza n. 784 del 19/01/2001 (Rv. 543363 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE | Polizza sanitaria - Omessa comunicazione, da parte dell'assicurato, di infortuni pregressi - Effetti - Annullabilità del contratto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543363-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE

Il contratto di assicurazione è annullabile, ai sensi dell'art. 1892 cod. civ., quando l'assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato (nella specie, l'assicurato con polizza sanitaria aveva richiesto all'assicuratore il pagamento del costo di una operazione di protesizzazione al ginocchio, pagamento rifiutato dall'assicuratore per avere l'assicurato sottaciuto, al momento della stipula, di soffrire di gonalgia; la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione di merito, con cui era stata rigettata la pretesa dell'assicurato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1893

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)