Sez. 1, Sentenza n. 2079 del 23/03/1985 (Rv. 439987 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE - CESSAZIONE - CONSEGNA AL DESTINATARIO - CONSEGUENZE - FURTO DEL CARICO PRIMA DELLA CONSEGNA - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - SUSSISTENZA - LIMITI.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE - CESSAZIONE - CONSEGNA AL DESTINATARIO - CONSEGUENZE - FURTO DEL CARICO PRIMA DELLA CONSEGNA - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - SUSSISTENZA - LIMITI.*
La responsabilità del vettore per perdita od avaria, correlata al suo dovere di conservazione e custodia delle cose consegnategli, non cessa con l'arrivo a destinazione delle medesime, ma solo con la riconsegna al destinatario, a norma dell'art. 1693 cod. civ. restando a tal riguardo irrilevante lo stesso rifiuto di riconsegna del destinatario. Ne consegue che il furto del carico, che si verifichi prima di detta riconsegna, ancorché dopo il completamento del viaggio, rientra fra gli eventi per i quali opera la suddetta responsabilità, salvo che il vettore fornisca la prova liberatoria contemplata dalla citata norma, dimostrando cioè l'inevitabilità del fatto, nonostante l'adozione di tutte le opportune cautele per prevenirlo. (V 5708/81, mass n 416400).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)