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Sez. 3, Sentenza n. 2998 del 10/04/1990 (Rv. 466549 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - CUSTODIA - OMESSA CONSEGNA DELLA MERCE PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO DI PAGARE IL CORRISPETTIVO DEL TRASPORTO - PERSISTENZA DELL'OBBLIGO DI CUSTODIA DEL VETTORE - LIMITI - FURTO DELLA MERCE SUCCESSIVO ALL'INADEMPIMENTO DEL DESTINATARIO - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466549-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - CUSTODIA - OMESSA CONSEGNA DELLA MERCE PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO DI PAGARE IL CORRISPETTIVO DEL TRASPORTO - PERSISTENZA DELL'OBBLIGO DI CUSTODIA DEL VETTORE - LIMITI - FURTO DELLA MERCE SUCCESSIVO ALL'INADEMPIMENTO DEL DESTINATARIO - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - ESCLUSIONE.*

Il vettore, che non esegue la riconsegna della merce per essersi il destinatario rifiutato di pagare il corrispettivo del trasporto, resta obbligato a custodirla sino a quando non ne esegue il deposito nelle forme previste per il caso di mora del creditore. Ne consegue che il vettore, mentre ha diritto verso il destinatario al pagamento delle spese e dei danni dipendenti dall'inadempimento di quello, continua ad essere soggetto alla responsabilità per la perdita del carico quale preveduta dall'art. 1693 cod. civ., senza che rispetto a tale responsabilità la sottrazione della merce, dopo che si è determinato l'inadempimento del destinatario, operi come causa di esonero, giacché a tal fine per fatto del destinatario deve intendersi che il destinatario sia stato l'autore causale del fatto, che ha dato luogo alla perdita del carico. (Conf 2079/85, mass n 439987).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)