Sez. 3 - , Sentenza n. 11684 del 04/05/2023 (Rv. 667806 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Lesione della salute – Violazione degli obblighi di sicurezza sul lavoro – Responsabilità del direttore dei lavori – Condizioni – Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del direttore dei lavori per violazione degli obblighi di sicurezza sul lavoro è configurabile ove risulti, in virtù di una specifica clausola del contratto di appalto, che al medesimo sia affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire ordini alle maestranze, o, comunque, emerga, in concreto, che egli si sia ingerito nell'organizzazione del lavoro nel cantiere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ascritto al direttore dei lavori la responsabilità per una caduta da lui stesso riportata nel corso della verifica della corretta esecuzione della gettata di calcestruzzo su una platea di cemento, sul presupposto che egli fosse tenuto a garantire alcune condizioni di sicurezza del cantiere, essendogli stato, peraltro, attribuito, in forza di uno specifico ordine di servizio, il compito di provvedere alla segnalazione delle situazioni di pericolo, la cui omissione aveva dedotto quale causa dell'incidente).
Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)