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Sez. L - , Ordinanza n. 375 del 10/01/2023 (Rv. 666439 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITA' - IN GENERE | Azione di regresso INAIL - Esperibilità nei confronti del committente e del direttore dei lavori - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666439-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITA' - IN GENERE

L'azione di regresso dell'INAIL, esperibile non solo nei confronti del titolare del rapporto assicurativo, ma anche di chi, assumendo una posizione di garanzia nel luogo di lavoro, ha l'obbligo di tutelare l'incolumità degli occupati al di là della qualifica formale di datore di lavoro, in caso di opere svolte in esecuzione di un contratto di appalto può essere esercitata anche nei confronti del committente, quale garante della vigilanza relativa alle misure di protezione da adottare in concreto, e del direttore dei lavori, di cui risulti la concreta ingerenza nell'esecuzione dei lavori e nella specifica materia della sicurezza.

Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)