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Sez. 2 - , Sentenza n. 10072 del 24/04/2018 (Rv. 648165 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | - Requisito ex art. 366, n. 3, c.p.c. - Contenuto - Mancanza - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648165-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI

Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall'art. 366 n. 3 c.p.c., dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)