Sez. 6 - 3, Sentenza n. 21137 del 16/09/2013 (Rv. 627682 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Mera trascrizione della sentenza impugnata priva dello svolgimento del processo - Assenza della narrazione del fatto - Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
Il disposto dall'art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservato tramite la mera riproduzione della sentenza impugnata, allorché quest'ultima non contenga la descrizione dello svolgimento del processo, né una chiara esposizione del fatto sostanziale e processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)