Sez. 3, Sentenza n. 2443 del 28/09/1964 (Rv. 303676 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - INFORMAZIONI AL PREPONENTE - SULLA SOLVIBILITA DEL CLIENTE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO - RESPONSABILITA DELL'AGENTE.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - INFORMAZIONI AL PREPONENTE - SULLA SOLVIBILITA DEL CLIENTE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO - RESPONSABILITA DELL'AGENTE.*
L'Obbligo dell'agente, sancito dall'art 1746 cod civ, di fornire al preponente ogni 'informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affarì, importa che il primo sia tenuto a fornire a questo ultimo (in quanto attinenti alla valutazione di simile convenienza) esatti ragguagli, eventualmente da lui richiesti, circa la solvibilita del cliente, che abbia commissionato della merce, e il correlativo buon esito dell'avviata contrattazione. Qualora percio l'agente, contrariamente alla realta a lui nota, rassicuri il preponente circa la piena solvibilita del cliente, che versi invece in istato di grave dissesto (tanto da dover essere, a breve scadenza, dichiarato fallito), inducendo cosi il preponente ad inviare al cliente la merce commissionata, senza poterne poi ottenere il pagamento, egli incorre, in ordine al conseguente danno sofferto dal preponente medesimo, in una responsabilita ex contractu, per l'inadempimento del dovere negoziale impostogli dalla legge.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1746
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)