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Sez. L, Sentenza n. 2029 del 25/02/1987 (Rv. 451320 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - SENTENZA N. 6 DEL 1980 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - ELIMINAZIONE EX TUNC DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA MARITO SUPERSTITE E MOGLIE SUPERSTITE - LIMITI - DIRITTO DEL MARITO SUPERSTITE ALLA PENSIONE PUR IN MANCANZA DEL REQUISITO DELL'INVALIDITÀ - SUSSISTENZA ANCHE PER IL PERIODO ANTERIORE ALLA CITATA SENTENZA.*
Stato
decisa il 1987-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451320-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - SENTENZA N. 6 DEL 1980 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - ELIMINAZIONE EX TUNC DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA MARITO SUPERSTITE E MOGLIE SUPERSTITE - LIMITI - DIRITTO DEL MARITO SUPERSTITE ALLA PENSIONE PUR IN MANCANZA DEL REQUISITO DELL'INVALIDITÀ - SUSSISTENZA ANCHE PER IL PERIODO ANTERIORE ALLA CITATA SENTENZA.*

A seguito della sentenza n. 6 del 1980 della Corte costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, quinto comma, R.d. legge n. 636 del 1939 (norma che riconosceva la pensione di riversibilità al marito superstite solo se invalido al lavoro, requisito questo non necessario invece per l'attribuzione dello stesso trattamento in favore della moglie superstite) e dell'art. 11 della legge n. 903 del 1977 (norma che - a modifica del suddetto art. 13 - parificava la posizione del marito a quella della moglie dell'assicurato o del pensionato, ma solo ove il decesso fosse avvenuto posteriormente all'entrata in vigore della legge stessa) - l'eliminazione della predetta disparità di trattamento opera ex tunc, sempre che si tratti di rapporti non ancora esauriti, e quindi il diritto del marito superstite alla pensione di reversibilità sussiste - pur in Mancanza del requisito dell'Invalidità - anche per il periodo di tempo anteriore alla citata sentenza della Corte costituzionale. (Conf 131/86, mass n 443782).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)