Sez. L, Sentenza n. 3294 del 20/04/1990 (Rv. 466746 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL RAPPORTO TRA ANZIANITÀ CONVENZIONALE ED ANZIANITÀ EFFETTIVA DEI DIPENDENTI CONSORTILI AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DELLA BASE RETRIBUTIVA PENSIONABILE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL RAPPORTO TRA ANZIANITÀ CONVENZIONALE ED ANZIANITÀ EFFETTIVA DEI DIPENDENTI CONSORTILI AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DELLA BASE RETRIBUTIVA PENSIONABILE.*
L'interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile in Sede di legittimità solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza, resa in Sede di rinvio, aveva escluso che l'anzianità convenzionale attribuita dall'art. 60 del C.C.n.L. 25 marzo 1976 per i dipendenti consortili fosse parificabile all'anzianità effettiva anche ai fini della quantificazione della base retributiva pensionabile. La S.C. ha confermato la decisione, giudicandone la motivazione immune dalle violazioni e dai vizi predetti e rispettosa delle direttive fissate dalla pronuncia di annullamento). (V 2444/85, mass n 440285).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 25/03/1976 num. 60, Contr. Coll. 25/03/1976 num. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)