Sez. 3, Sentenza n. 25664 del 19/09/2025 (Rv. 676362-01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione delle spese processuali ex d.m. n. 55 del 2014 - Fasi processuali diverse da quella istruttoria e/o di trattazione - Compimento di singoli atti istruttori - Diritto al compenso relativo alla fase suddetta - Esclusione - Giudizio di appello - Compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione - Liquidazione - Presupposti - Limiti.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, il compimento di singoli atti istruttori - e, segnatamente, la produzione di documenti - in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione la quale, con riguardo al giudizio di appello, può dar luogo al riconoscimento della relativa voce tariffaria unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione o in altra udienza fissata allo scopo, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. o, comunque, altra attività istruttoria e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza sia stata direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di alcuna ulteriore attività, e ciò anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 5 lett. C)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)