Sez. 1, Sentenza n. 785 del 08/02/1989 (Rv. 461806 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE - SANZIONE PECUNIARIA DOVUTA DALL'IMPRENDITORE FALLITO - ORDINANZA - INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA CURATELA DEL FALLIMENTO - INAMMISSIBILITÀ - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE - SANZIONE PECUNIARIA DOVUTA DALL'IMPRENDITORE FALLITO - ORDINANZA - INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA CURATELA DEL FALLIMENTO - INAMMISSIBILITÀ - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE.*
Con riguardo a sanzione pecuniaria dovuta dall'imprenditore fallito per infrazione amministrativa (nella specie, per violazione di obblighi contributivi in materia di assistenza e previdenza obbligatorie), deve negarsi la possibilità di emettere ordinanza-ingiunzione nei confronti della curatela, e deve affermarsi, ove tale provvedimento venga emesso, la Competenza del tribunale fallimentare a conoscere dell'opposizione, perché detta sanzione integra una pretesa creditoria nei confronti del fallito, che è soggetta alle regole concorsuali sulla formazione e l'accertamento del passivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)