diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 6403 del 23/03/1990 Ud. (dep. 03/05/1990) Rv. 184229 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - DIFFERENZA TRA LE DUE IPOTESI - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - VOLONTÀ DI PERCUOTERE O DI LEDERE - NOZIONE - FATTISPECIE: RITENUTA SUSSISTENZA DEL DELITTO DI CUI ALL'ART. 584 COD. PEN..*
Stato
decisa il 1990-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184229-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - DIFFERENZA TRA LE DUE IPOTESI - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - VOLONTÀ DI PERCUOTERE O DI LEDERE - NOZIONE - FATTISPECIE: RITENUTA SUSSISTENZA DEL DELITTO DI CUI ALL'ART. 584 COD. PEN..*

L'omicidio preterintenzionale si differenzia da quello previsto dall'art. 586 cod. pen. (morte come conseguenza di altro delitto) perché nel primo delitto l'attività del colpevole è diretta a realizzare un fatto che, ove non si verificasse la morte, costituirebbe reato di percosse o di lesione personale, mentre nel secondo delitto la detta attività deve concretare un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali. Nella preterintenzionalità è necessario che la lesione giuridica si riferisca allo stesso genere di interessi giuridici (es. Incolumità e vita), mentre nell'ipotesi di cui all'art. 586 la morte o la lesione deve essere conseguenza di delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni. Va ancora osservato che, per aversi omicidio preterintenzionale, non è peraltro necessario che la volontà di percuotere o di ledere abbia avuto il suo esito materiale, essendo sufficiente che l'autore dell'aggressione abbia commesso Atti diretti a percuotere o a ledere, incluso quindi anche il tentativo. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, si è ritenuta la sussistenza del reato di omicidio preterintenzionale e non del delitto di cui all'art. 586 cod. pen. poiché, sia volendo considerare comunque unitaria l'Azione, sia volendo dar credito alla tesi difensiva del frazionamento di essa, le conclusioni non potevano mutare: nel primo caso vi era stata addirittura lesione alla gamba con il primo colpo e nel secondo caso l'interposta minaccia (secondo colpo mediante sparo in aria) sarebbe poi stata comunque seguita dall'atto diretto a percuotere e a ledere mediante l'uso della pistola come corpo contundente). (Conf mass n 130468; (Conf mass n 154726).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 584 CORTE COST., Cod. Pen. art. 586

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)