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Sez. L - , Sentenza n. 30663 del 25/11/2019 (Rv. 655878 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Art. 2112 c.c. - Trasferimento d'azienda in forza di provvedimento autoritativo - Applicabilità - Presupposti - Conservazione dell'identità dell'entità economica - Sufficienza.
Stato
decisa il 2019-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655878-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

L'art. 2112 c.c. deve ritenersi applicabile - in conformità alla direttiva comunitaria 77/187/CE e all'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 20 novembre 2003, C-340/01, 25 gennaio 2001, C-172/99, 26 settembre 2000, C-175/99 e 14 settembre 2000, C-343/98 - anche ove il trasferimento dell'azienda non derivi da un contratto tra cedente e cessionario ma sia riconducibile ad un atto autoritativo della P.A., quale l'assegnazione di un appalto pubblico di servizi, comportante un periodo di sospensione tra l'attività del primo e del successivo imprenditore, purché l'entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare, conservi la propria identità e si accerti l'esistenza di una cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)