Sez. L - , Ordinanza n. 6290 del 05/03/2020 (Rv. 657183 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE | Ente locale - Reinternalizzazione di funzioni e servizi - Riassorbimento del personale - Condizioni.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, nel caso di "reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati" da parte di un ente pubblico, il riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della azienda o società interessata dal processo di reinternalizzazione può avvenire mediante applicazione della disciplina generale di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, e con essa dell'art. 2112 c.c., purché ricorrano le seguenti condizioni: superamento di un pubblico concorso, provenienza dei dipendenti dallo stesso ente locale dal quale vengono "riassorbiti", vacanza nella pianta organica, disponibilità delle risorse e, infine, assenza di ulteriori vincoli normativi all'assunzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)