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Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 11/01/1978 Ud. (dep. 15/04/1978) Rv. 138595 - 01

ARMI - ARMI DA GUERRA - PISTOLA BERETTA CAL. 9 - E TALE - SOSTITUZIONE DELLA CANNA CON ALTRA DI CALIBRO MINORE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138595-01

ARMI - ARMI DA GUERRA - PISTOLA BERETTA CAL. 9 - E TALE - SOSTITUZIONE DELLA CANNA CON ALTRA DI CALIBRO MINORE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

La pistola beretta calibro 9, attualmente in dotazione alle forze armate, e arma da guerra. (la Cassazione ha ritenuto che la sostituzione della canna con altra di carico minore, nella specie, sette virgola sessantacinque, lascia inalterato il castello e le altre parti essenziali dell'arma e non impedisce, con opportuni accorgimenti il rimontaggio della canna originaria e che, comunque, il reato e sempre sussistente, vietando la legge di detenere e di portare in pubblico non solo armi da guerra, ma anche semplici parti delle medesime). (Conf mass n 134656, anno 1976 ove e, pero, specificato che il criterio per stabilire se un'arma possa considerarsi da guerra consiste nella spiccata potenzialita d'offesa congiunta all'attuale o eventuale detenzione dell'armamento delle forze armate).*

Riferimenti normativi: Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)