Sez. 2, Sentenza n. 3101 del 04/10/1968 (Rv. 335999 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - DI DEBITO - ESTINZIONE DEL DEBITO PER ADEMPIMENTO VOLONTARIO DA PARTE DEL TESTATORE - VALIDITA DEL LEGATO - LIMITI.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - DI DEBITO - ESTINZIONE DEL DEBITO PER ADEMPIMENTO VOLONTARIO DA PARTE DEL TESTATORE - VALIDITA DEL LEGATO - LIMITI.*
Il legato di debito -col quale il testatore si propone non un semplice riconoscimento dell'esistenza del proprio debito, bensi di dar vita in favore del creditore ad un nuovo titolo, costituito da una disposizione testamentaria - rimane valido, ancorche il debito sia stato estinto per adempimento volontario da parte del testatore, salvo che il legato stesso sia stato subordinato alla condizione della sussistenza del debito al momento della morte, e salve le ipotesi di revocazione espressa o tacita di cui agli artt. 680, 684, 686 e 687 cod. civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 659, Cod. Civ. art. 680, Cod. Civ. art. 684, Cod. Civ. art. 686, Cod. Civ. art. 687
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)