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Sez. 2, Sentenza n. 2306 del 04/04/1985 (Rv. 440187 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - DI EREDITÀ - A FAVORE DEL CREDITORE - PRESUNZIONE DI ADEMPIMENTO E NON DI LIBERALITÀ - CONDIZIONI - PROVA CONTRARIA DELLA PARTE INTERESSATA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440187-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - DI EREDITÀ - A FAVORE DEL CREDITORE - PRESUNZIONE DI ADEMPIMENTO E NON DI LIBERALITÀ - CONDIZIONI - PROVA CONTRARIA DELLA PARTE INTERESSATA - AMMISSIBILITÀ.*

Il legato a favore del creditore, previsto dalla norma dell'art. 659 cod. civ., si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito solo nel caso in cui nella scheda testamentaria vi sia menzione del debito, mentre se questa indicazione manca, il legato si presume disposto a titolo di liberalità. In entrambe le ipotesi la presunzione è, però, iuris tantum e può, quindi, essere vinta dalla prova contraria fornita dalla parte interessata. (V 1590/80, mass n 405165; (V 2132/71, mass n 352871; (V 3101/68, mass n 335999).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 659

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)