Sez. 1, Sentenza n. 2141 del 25/02/1995 (Rv. 490705 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A MEZZO POSTA | Ricorso per cassazione - Notifica a mezzo del servizio postale - Mancata consegna del plico - Rilascio dell'avviso al destinatario assente - Menzione sull'avviso di ricevimento - Omissione - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A MEZZO POSTA
Nel caso di notifica del ricorso per cassazione a mezzo del servizio postale e di mancata consegna del plico per assenza temporanea del destinatario e per mancanza, inidoneità o assenza di persone alle quali sarebbe stato possibile consegnare il plico medesimo, l'omessa menzione sull'avviso di ricevimento, in violazione del disposto dell'art. 8, secondo comma, 1. 20 novembre 1982, n. 890, dell'attività sostitutiva prevista da tale norma, e, in particolare, del rilascio dell'avviso al destinatario assente, mediante affissione alla porta d'ingresso o immissione nella cassetta della corrispondenza, determina, trattandosi di omissione di formalità essenziale, l'inesistenza della notifica.
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)