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Sez. 3, Sentenza n. 7017 del 26/07/1997 (Rv. 506286 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Mancata consegna del plico per assenza del destinatario e mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverlo - Obblighi dell'agente postale - Deposito del plico presso l'ufficio postale e rilascio di avviso al destinatario - Mancato assolvimento - Immissione del plico nella cassetta di corrispondenza del destinatario -Validità della notifica - Esclusione - Notifica di un atto di pignoramento con le indicate modalità - Termine per l'opposizione - Decorrenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506286-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

È invalida, perché non conforme alle prescrizioni contenute nell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n.890, la notifica di un atto a mezzo posta quando l'agente postale, non potendo recapitare l'atto per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverlo, invece di depositare il plico nell'ufficio postale, rilasciando al destinatario avviso delle operazioni compiute, mediante affissione alla porta d'ingresso o immissione nella cassetta della corrispondenza si limiti a lasciare in quest'ultima il plico contenente l'atto da notificare. Pertanto nel caso in cui questo sia un pignoramento, la data di siffatta notifica non può esser tenuta presente ai fini della tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)