Sez. 1, Sentenza n. 2730 del 09/03/1995 (Rv. 491010 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE | Effetti - Mora del debitore - Esclusione - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE
Ad escludere la mora del debitore e la conseguente responsabilità per interessi e danni è sufficiente un'offerta non formale del debitore, ai sensi dell'art. 1220 cod.civ.. (Nella specie la S.C., in relazione ad una offerta di una compagnia assicuratrice di pagamento all'assicurato di un indennizzo mediante deposito dello stesso in un libretto bancario accompagnato dalla palese manifestazione della volontà di voler adempiere l'obbligazione, previo rilascio di quietanza, ha ritenuto incensurabile la valutazione del giudice di merito circa l'idoneità dell'offerta. In particolare, al riguardo, la S.C. ha osservato che l'offerta poteva ritenersi sostanzialmente completa nonostante il mancato computo di una piccola quota di interessi poi dichiarati dovuti dal giudice di merito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 1220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)