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Sez. 6, Sentenza n. 4335 del 22/02/1985 Ud. (dep. 07/05/1985) Rv. 169059 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE - AVVISO ORALE DELLA NUOVA UDIENZA - SUFFICIENZA - LIMITI - FATTISPECIE: RINVIO PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA.*
Stato
decisa il 1985-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169059-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE - AVVISO ORALE DELLA NUOVA UDIENZA - SUFFICIENZA - LIMITI - FATTISPECIE: RINVIO PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA.*

Nel caso di rinvio ad udienza fissa l'avviso orale con l'indicazione del giorno e dell'ora della nuova udienza sostituisce le notificazioni e le citazioni soltanto per coloro che siano comparsi o che debbano considerarsi presenti. (nella specie il giudice di merito, aveva rinviato il processo ad udienza fissa prima di dichiarare la contumacia. La Corte ha ritenuto che in tal caso occorreva rinnovare il decreto di citazione a giudizio). (V mass n 156561, ed ivi citate; (V mass n 154552; (V mass n 114293; (Conf mass n 142865, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)