Sez. 4, Sentenza n. 7632 del 09/04/1979 Ud. (dep. 25/09/1979) Rv. 142865 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - NOTIFICAZIONI - SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO E RINVIO A UDIENZA FISSA - COMUNICAZIONE VERBALE DELLA DATA DELL'UDIENZA AI PRESENTI - MANCATA COMPARIZIONE ALL'UDIENZA DI RINVIO - RAVVISABILITA DELLA CONTUMACIA - ESCLUSIONE - EFFETTI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - NOTIFICAZIONI - SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO E RINVIO A UDIENZA FISSA - COMUNICAZIONE VERBALE DELLA DATA DELL'UDIENZA AI PRESENTI - MANCATA COMPARIZIONE ALL'UDIENZA DI RINVIO - RAVVISABILITA DELLA CONTUMACIA - ESCLUSIONE - EFFETTI.*
Nel caso di sospensione del dibattimento e di rinvio del medesimo ad udienza fissa, la comunicazione verbale data dal Presidente o dal pretore sostituisce le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o che devono considerarsi presenti. Ne deriva che la mancata comparizione di questi alla udienza successiva non ne determina la contumacia, bensi la semplice assenza. Consegue ulteriormente la insussistenza dell'Obbligo della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna all'imputato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)