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Sez. L, Sentenza n. 10535 del 27/11/1996 (Rv. 500835 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA | Disciplina di cui alla legge n. 91 del 1977 - Riferimento agli accordi interconfederali nel settore industriale - Portata - Lavoratori del settore trasporto - Criterio di determinazione del punto di contingenza - Riferimento agli accordi collettivi del settore succedutisi nel tempo - Necessità - Conseguenze - Disciplina degli scatti di anzianità degli autoferrotranvieri - Accordo interconfederale 13 luglio 1978 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1996-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500835-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA

La legge 31 marzo 1977 n. 91 (di conversione del D.L. 1 febbraio 1977 n. 12, nel richiamare agli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione, le norme di cui agli accordi interconfederali del 15 gennaio 1957 e del 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria, e nel prevedere per i lavoratori dei settori non industriali (quali quelli del settore trasporto, di cui all'art. 2195, primo comma, n. 3, cod. civ.), che il valore mensile del punto di contingenza deve essere determinato nella misura prevista dagli accordi e dai contratti collettivi del settore stesso, anche se inferiore a quella stabilita dagli accordi interconfederali sopra ricordati, fa riferimento, anche per quanto concerne l'incidenza delle variazioni della contingenza su specifici elementi della retribuzione, alla normativa collettiva dei singoli settori come evolutasi nel tempo, costituendo le previsioni sul punto contenute nella contrattazione collettiva del settore industria solo un limite massimo non valicabile; ne consegue che, in base alla disposizione sopra richiamata deve applicarsi agli scatti di anzianità degli autoferrotranvieri la disciplina prevista dall'accordo interconfederale del 13 luglio 1978, anche se peggiorativa della precedente disciplina di cui al contratto collettivo del 23 maggio 1946 nonostante il fatto che quest'ultimo sia stato reso valido "erga omnes" con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1098.

Riferimenti normativi: Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1098 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)