Sez. L, Sentenza n. 8509 del 26/09/1996 (Rv. 499775 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA | Blocco ex art. 2 D.L. n. 12 del 1977 - Portata - Parametro di cui agli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 - Disciplina di maggior favore - Esclusione - Patti peggiorativi - Ammissibilità - Fattispecie relativa alla disciplina degli scatti di anzianità nel settore telefonico e alla dedotta violazione anche degli accordi interconfederali del 14 gennaio 1952.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA
La disposizione dell'art. 2, primo comma, terzo periodo, del D.L. 1 febbraio 1977 n. 12, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1977 n. 91, secondo la quale gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione di qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformità dalla normativa prevalente prevista dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria, va interpretata - in linea con la "ratio legis" (contenimento dell'inflazione anche mediante il controllo della dinamica salariale e l'aumento della produttività) - nel senso che la disposizione pone alle parti il divieto di superare, con patti migliorativi, il contenuto dei citati accordi del 1957 e del 1975 e non già l'obbligo, a pena di nullità, di attenersi a tale contenuto come ad un limite inderogabile "in peius". (Nella specie il giudice di merito aveva escluso, con sentenza confermata dalla S.C. anche per tale parte, la nullità della normativa contrattuale disciplinante gli scatti di anzianità per il settore telefonico anche in relazione alla dedotta violazione degli accordi interconfederali in data 14 gennaio 1952 - estesi "erga omnes" ex d.p.r. 28 luglio 1960 n. 1061 -, in relazione alla salvezza, prevista da detto accordo interconfederale, di eventuali difformi contrattazioni di categoria).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1061 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)