Sez. 2, Sentenza n. 59 del 11/01/1968 (Rv. 330877 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI PROMISCUE - DETERMINAZIONE DELLA QUALIFICA - RIFERIMENTO ALLA MANSIONE PRIMARIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI PROMISCUE - DETERMINAZIONE DELLA QUALIFICA - RIFERIMENTO ALLA MANSIONE PRIMARIA.*
La qualifica da attribuire al dipendente e la retribuzione da corrispondere allo stesso, nell'ipotesi di attivita plurime alcune delle quali collegate da vincolo di strumentalita necessaria od occasionale a quelle preminenti, non possono non essere determinate che con esclusivo riferimento al contenuto della mansione primaria e caratterizzante (applicazione al caso di piazzista di caffe, con incarico di vendita spicciola, procacciamento di clienti e piccolo deposito di merce, si e ritenuta prevalente la mansione di piazzista).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)