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Sez. 2, Sentenza n. 59 del 11/01/1968 (Rv. 330877 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI PROMISCUE - DETERMINAZIONE DELLA QUALIFICA - RIFERIMENTO ALLA MANSIONE PRIMARIA.*
Stato
decisa il 1968-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330877-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI PROMISCUE - DETERMINAZIONE DELLA QUALIFICA - RIFERIMENTO ALLA MANSIONE PRIMARIA.*

La qualifica da attribuire al dipendente e la retribuzione da corrispondere allo stesso, nell'ipotesi di attivita plurime alcune delle quali collegate da vincolo di strumentalita necessaria od occasionale a quelle preminenti, non possono non essere determinate che con esclusivo riferimento al contenuto della mansione primaria e caratterizzante (applicazione al caso di piazzista di caffe, con incarico di vendita spicciola, procacciamento di clienti e piccolo deposito di merce, si e ritenuta prevalente la mansione di piazzista).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)