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Sez. 2, Sentenza n. 264 del 04/02/1971 (Rv. 349720 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI PROMISCUE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA QUALIFICA - RIFERIMENTO ALLA MANSIONE PRIMARIA - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - CRITERIO.*
Stato
decisa il 1971-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349720-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI PROMISCUE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA QUALIFICA - RIFERIMENTO ALLA MANSIONE PRIMARIA - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - CRITERIO.*

La qualifica da attribuire al dipendente e la retribuzione da corrispondere al medesimo nell'ipotesi di attivita plurime prestate in favore dello stesso datore di lavoro, anche se collegate da vincolo di strumentalita non necessaria, devono essere determinate con esclusivo riferimento al contenuto della mansione primaria e caratterizzante, attesa l'unicita del rapporto di lavorò dovendosi procedere alla Determinazione giudiziale della retribuzione, occorre quindi partire da quella dovuta per la mansione primaria, eventualmente maggiorandola in relazione alla qualita e alla quantita del lavoro prestato, secondo i principi di proporzionalita e sufficienza sanciti dall'art 36 cost (nella specie e stata cassata la decisione del giudice di merito che aveva determinato la retribuzione partendo da quella minore relativa alla mansione secondaria). (V 59'68, mass n 330877).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)