Sez. 5 - , Sentenza n. 24298 del 30/09/2019 (Rv. 655477 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE | Derogabilità per motivi di connessione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE
Salvo deroghe espresse, vige nell'ordinamento processuale il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, potendosi risolvere i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato. (Fattispecie relativa a domanda di rimborso di ritenute IRPEF operate da un ente previdenziale sulla pensione privilegiata, rispetto alla quale la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice contabile, escludendo quella del giudice tributario, per essere l'accertamento del preteso credito attinente al trattamento pensionistico).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)