Sez. U, Ordinanza n. 9534 del 19/04/2013 (Rv. 625803 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE | Derogabilità per motivi di connessione - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE
Salvo deroghe normative espresse, vige nell'ordinamento processuale il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, potendosi risolvere i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)