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Sez. L, Sentenza n. 3173 del 17/04/1990 (Rv. 466681 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - INTERESSI CORRISPETTIVI E INTERESSI MORATORI - DECORRENZA RISPETTIVA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466681-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - INTERESSI CORRISPETTIVI E INTERESSI MORATORI - DECORRENZA RISPETTIVA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - AMMISSIBILITÀ.*

Sui crediti previdenziali aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie - i quali, secondo la regola generale dell'art. 1282 cod. civ., non sono produttivi di interessi corrispettivi (o compensativi) finché non siano divenuti liquidi ed esigibili - possono decorrere gli interessi moratori ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., in caso di mora dell'istituto previdenziale debitore, per la configurazione della quale deve farsi riferimento all'art. 7 della legge n. 533 del 1973, nel senso che tale norma, incidendo direttamente sui tempi del meccanismo di liquidazione, vale a costituire automaticamente in mora l'istituto (in parallelo con la previsione dell'art. 1219 n. 2 cod. civ.) allo scadere dai centoventi giorni dalla richiesta dell'assicurato (da considerarsi respinta, per silenzio o rifiuto dell'ente, ad ogni effetto), con la conseguenza che da detta scadenza decorrono gli interessi moratori sulle somme successivamente liquidate, per le quali è, inoltre, consentito il risarcimento del maggior danno eventualmente prodotto dalla mora, non ostandovi la rivalutazione ex legge della prestazione previdenziale. (V 220/88, mass n 456824; (V 3185/86, mass n 446179; (V 3005/86, mass n 446011).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)